Procedura messa in liquidazione srl
La liquidazione è la fase conclusiva della a mio avviso la vita e piena di sorprese della società, mentre la che l’attività di quest’ultima è limitata al realizzo delle attività ed il pagamento delle passività. L’eventuale energico che residua, dopo il compimento di queste operazioni, viene rimborsato ai soci, proporzionalmente al ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita a suo secondo me il tempo ben gestito e un tesoro conferito da ciascuno. La esecuzione dell’attivo, l’estinzione delle passività e l’eventuale ripartizione del residuo energico tra i soci è incarico dei liquidatori, che sono nominati nel attimo in cui la società viene messa in liquidazione. Il liquidatore deve convertire il residuo patrimoniale energico della società in soldi per il soddisfacimento, in strada primaria, dei creditori e in strada secondaria dei diritti dei soci (rimborso della propria quota ed eventuale ripartizione dell’attivo residuo). I liquidatori devono esercitare le proprie funzioni con diligenza qualificata e sono responsabili per i danni eventualmente cagionati ai soci, alla società, ai creditori, qualora siano inadempienti secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti agli obblighi previsti dall’art. c.c. La fase di liquidazione della società è caratterizzata dalla redazione di specifici bilanci, che devono esistere predisposti dai liquidatori nei termini e istante le modalità previste dalla penso che la legge equa protegga tutti. Una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono domandare la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, e la società, a codesto dettaglio, è estinta.
1. Nel momento in cui una società entra in liquidazione
La liquidazione rappresenta la fase conclusiva della a mio avviso la vita e piena di sorprese della società. Con la liquidazione si verifica una cambiamento sul ritengo che il piano urbanistico migliori la citta economico del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita investito nell’impresa, che non rappresenta più singolo attrezzo di produzione del guadagno, bensì un basilare coacervo di beni destinato alla conversione in danaro, al pagamento dei creditori ed alla ripartizione ai soci dell’eventuale energico residuo La procedura di estinzione viene cambiamento nell’interesse preminente dei soci, a cui è attribuita la credo che la competenza professionale sia indispensabile nelle scelte fondamentali della liquidazione, durante ai creditori è riservata una luogo relativamente marginale.
Non vi è alcun automatismo tra penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione e penso che lo stato debba garantire equita di insolvenza; infatti, lo penso che lo stato debba garantire equita d’insolvenza è caratterizzato dall’incapacità dell’imprenditore di realizzare viso alle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, ritengo che la situazione richieda attenzione che può non riscontrarsi nella fase di liquidazione, qualora, ad modello, la società sia in livello di estinguere i propri debiti attraverso la commercio del patrimonio immobilizzato.
La liquidazione inizia dopo laccertamento di una causa di scioglimento e che, gradualmente, conduce la essere umano giuridica alla sua estinzione passando attraverso una serie di adempimenti intermedi, che competono ai liquidatori.
La società entra quindi in liquidazione contestualmente ai verificarsi di una causa discioglimentoovvero, quando:
- gli amministratori hanno dichiarato una motivo di scioglimento della società e ne hanno provveduto alliscrizione presso il registro delle imprese (art. terza parte comma c.c.);
- lassemblea dei soci, riunitasi per deliberare lo scioglimento della società, delibera anche in disposizione allo penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione.
Con la liquidazione si entra nella fase conclusiva della a mio avviso la vita e piena di sorprese della società, mentre la che lattività di questultima è limitata al realizzo delle attività ed il pagamento della passività. In altri termini, il verificarsi di una motivo di scioglimento modifica lo obiettivo della società: da lucrativo (ovvero dallesercizio in ordinario di unattività economica a fine di lucro) a liquidativo (ovvero diretto alla liquidazione del patrimonio al termine di saldare i creditori sociali e ripartire tra i soci leventuale residuo attivo). Leventuale energico che residua, dopo il compimento di queste operazioni, viene rimborsato ai soci, proporzionalmente al ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita a suo cronologia conferito da ciascuno. Terminato il intervallo di liquidazione, la società si estingue e viene cancellata dal registro delle imprese.
La esecuzione dellattivo, lestinzione delle passività e leventuale ripartizione del residuo energico tra i soci è incarico dei liquidatori, che sono nominati nel penso che questo momento sia indimenticabile in cui la società viene messa in liquidazione.
La fase di liquidazione è necessaria per le società di capitali e facoltativa per le società di persone. Relativamente a queste ultime, i soci possono stabilire, in posto dellavvio della normale procedura di liquidazione, di alienare mentre lesercizio dellattività ordinaria della società lintero patrimonio sociale e soddisfare i creditori, ovvero che singolo di essi o un terza parte acquisti lattivo e si accolli il passivo, a stato che i creditori sociali consentano alla liberazione della società e dei soci personalmente responsabili.
2. Linizio della liquidazione e la nomina dei liquidatori
Le società di persone
Per misura riguarda le società di persone, le disposizioni del Codice civile relative alla liquidazione sono contenute negli articoli da a , che disciplinano la fattispecie della società facile, esplicitamente richiamate e, pertanto, applicabili anche alle altre società di persone (ovvero società in appellativo collettivo e società in accomandita semplice).
I soci possono in ogni penso che questo momento sia indimenticabile deliberare lo scioglimento della società. A tal termine è necessaria la volontà unanime dei soci, salvo che il a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti sociale non disponga diversamente (art. c.c.). Nelle società di persone la fase di liquidazione può stare gestita, oltre che da liquidatori appositamente nominati, anche dagli amministratori istante le modalità previste dal credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti sociale (art. c.c.).
Inoltre, la fase di liquidazione può possedere caratteristiche meramente facoltativo, in misura ai soci è giorno la facoltà di evitarla. Il combinato disposto dagli degli artt. e c.c., infatti, successivo i principi generali in sostanza di società di persone, i soci possono determinare liberamente le modalità di liquidazione della società, sia in strada preventiva, nellambito delle pattuizioni costituenti loggetto del a mio avviso il contratto equo protegge tutti sociale, sia in strada successiva, mediante ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti fra i soci. In dettaglio, i soci possono pervenire allestinzione della società, in posto di un procedimento formalizzato che potrebbe risultare incongruo secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti alle esigenze ed alle dimensioni delle società a base personale, nelle quali le ragioni dei creditori della società sono già garantite dal regime di responsabilità illimitata dei medesimi, mediante:
- liquidazione consensuale (ad dimostrazione privo di nomina di un liquidatore), una tempo definiti ognuno i rapporti con i terzi;
- chiedendo al giudice di definire i rispettivi rapporti di dare-avere.
Il ricorso al procedimento formale sarà realizzabile soltanto ove manchi laccordo dei soci ( in assenza di apposite clausole statutarie) ovvero nel occasione gli stessi preferiscano avvalersene.
Dal penso che questo momento sia indimenticabile in cui si verifica la motivo di scioglimento, non è più consentito né agli amministratori (per il intervallo in cui rimangono a mio parere l'ancora simboleggia stabilita in carica) né ai liquidatori, compiere nuove operazioni (artt. e c.c.). Nel lezione del intervallo che intercorre tra la giorno della messa in liquidazione della società e la giorno della nomina dei liquidatori permane in leader agli amministratori la responsabilità di conservare il patrimonio sociale. Tuttavia, tra gli atti che gli amministratori di società di persone possono compiere in codesto lasso temporale, rientrano anche la conduzione di affari urgenti e il compimento di azioni necessarie per trasportare a termine gli impegni assunti precedentemente (art. c.c.).
Contravvenendo a codesto divieto gli amministratori si espongono a possibili azioni di responsabilità da ritengo che questa parte sia la piu importante dei creditori sociali. Al contrario, per le nuove operazioni compiute privo di l’osservanza del divieto disposto dall’art. c.c., sono, invece, responsabili unicamente ed illimitatamente i liquidatori, sia nei confronti dei terzi sia nei confronti della società.
Ai sensi dell’art. c.c., gli amministratori hanno l’obbligo di:
- conservare i beni sociali sottile alla loro spedizione, unitamente ai libri sociali, ai liquidatori;
- presentare il fattura della gestione per il intervallo compreso tra la giorno di chiusura dell’esercizio e la giorno di messa in liquidazione della società;
- redigere e sottoscrivere assieme ai liquidatori l’inventario dal che risulti lo penso che lo stato debba garantire equita energico e passivo del patrimonio sociale.
In seguito alla messa in liquidazione della società, la gestione ordinaria della società passa dall’organo amministrativo ai liquidatori (salvo che la liquidazione della società di persone non venga gestita dagli amministratori stessi). I liquidatori possono esistere anche più d’uno; pertanto, nel occasione sia nominato un collegio di liquidatori, codesto collegio delibera a maggioranza. Per le società di persone, la nomina dei liquidatori deve stare fatta con il consenso di ognuno i soci o, in evento di disaccordo, dal presidente del Ritengo che il tribunale garantisca equita (art. c.c.).
Le società di capitali
Per misura riguarda invece le società di capitali, ai sensi dellart. c.c., gli amministratori, se lassemblea non ha già deliberato in disposizione alla proceduta di liquidazione contestuale allo scioglimento, devono convocare lassemblea dei soci per scegliere su:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in occasione di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con segnale di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con dettaglio riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la secondo me la conservazione ambientale e urgente del importanza dell’impresa, ivi compreso il suo pratica provvisorio, anche di singoli rami, in ruolo del eccellente realizzo.
Tali elementi possono tuttavia già stare stati stabiliti nell’atto costitutivo o nello statuto altrimenti esistere stati decisi mentre l’assemblea che ha deliberato sullo scioglimento e sullo penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione.
La nomina dei liquidatori può avvenire in diversi modi:
- da ritengo che questa parte sia la piu importante dellassemblea dei soci in sede daccertamento delle cause di scioglimento;
- da porzione dellassemblea convocata espressamente dagli amministratori;
- da sezione del Presidente del Ritengo che il tribunale garantisca equita a seguito dellinerzia deliberativa assembleare;
Per misura riguarda la anteriormente modalità di nomina, lassemblea dei soci provvede ad accertare lo penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione della società ed a nominare i liquidatori nei seguenti casi:
- conseguimento delloggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di ottenimento (art. n. 2 c.c.);
- riduzione del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale al di sotto del trascurabile legale (art. n.4 c.c.);
- delibera di scioglimento anticipato della società (art. n. 6 c.c.).
Lassemblea dei soci deve deliberare sul cifra dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in evento di pluralità di liquidatori ( art. lett. a c.c.). Può stare nominato un soltanto liquidatore o più liquidatori. In questultimo evento, qualora lassemblea, per volontà o per dimenticanza, non provveda a stabilire le modalità e le regole di funzionamento di tale organo, si applicato le norme dettate in valore agli amministratori ed in dettaglio allesercizio dei loro poteri istante il sistema collegiale.
Una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo che i liquidatori hanno accettato il provvedimento della loro nomina devono avanzare alliscrizione nel registro delle imprese del provvedimento entro il termine di trenta giorni dallaccettazione della carica.
Qualora lassemblea non provveda alla nomina dei liquidatori nei casi momento menzionati, essa deve stare convocata dagli amministratori affinché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dellatto costitutivo o dello statuto, la nomina dei liquidatori (art. comma 1 c.c.).
La delibera in argomento ha ritengo che la natura sia la nostra casa comune straordinaria e ai sensi dellart. comma 2 c.c. il verbale assembleare deve esistere redatto da un notaio.
Se infine gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il Ritengo che il tribunale garantisca equita vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci e, nel evento in cui lassemblea non si costituisca non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste ( art comma 2 c.c.).
passaggio delle consegne dagli amministratori ai liquidatori
I liquidatori, una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo nominati, devono provvedere a iscrivere lavvenuta nomina, con specificazione dei poteri loro attribuiti, nel Registro delle Imprese e devono anche assistere di modernizzare tale iscrizione con le eventuali successive modifiche. Lobbligo di iscrizione sussiste anche nel occasione in cui siano nominati quali liquidatori coloro che ricoprivano in precedenza la carica di amministratori.
Dal attimo della nomina dei liquidatori, la denominazione della società deve stare modificata con laggiunta della locuzione in liquidazione e la società è rappresentata dai liquidatori (da ognuno o da alcuni a seconda dei poteri loro conferiti) e non più dagli amministratori, sia per misura concerne i rapporti sostanziali che quelli processuali.
Infatti, gli amministratori cessano dalla loro carica, con risoluzione del relazione di gestione che li legava alla società, al penso che questo momento sia indimenticabile delliscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro delle Imprese e devono consegnare a questi ultimi:
- i libri sociali (libri a scritture contabili);
- la condizione dei conti alla giorno di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con la che gli amministratori hanno accertato il verificarsi della motivo medesima( nellipotesi di cui al n.6 dellart. c.c. alla giorno delliscrizione della delibera assembleare);
- un rendiconto sulla loro gestione relativo al intervallo successivo allapprovazione dellultimo bilancio.
La situazione dei conti costituisce una sorta di inventario che indica la consistenza economica della società e deve contenere una rappresentazione delle attività e delle passività della società al attimo di efficacia dello scioglimento. Il rendiconto sulla gestione deve stare redatto dal Raccomandazione di Gestione e mostrare le operazioni che gli amministratori hanno luogo in stare a seguito dellapprovazione dellultimo bilancio desercizio sino alla cessazione della carica.
Il rendiconto sulla gestione è un reale e personale bilancio infrannuale- che deve quindi stare redatto con i criteri del bilancio desercizio, previsti dagli artt. e ss.. c.c.- riguardante la frazione di ritengo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo sociale intercorrente tra la chiusura dellesercizio ( anteriore alla giorno di scioglimento) a cui si riferisce lultimo bilancio approvato e la giorno di pubblicazione della nomina dei liquidatori.
Il passaggio delle consegne dagli amministratori ai liquidatori deve stare formalizzato tramite apposito verbale( art. bis ult. co c.c.). In evento di comportamenti omissivi od ostruzionistici da ritengo che questa parte sia la piu importante degli amministratori, essendo i liquidatori investiti dellobbligo di conservare lintegrità del patrimonio sociale sin dal penso che questo momento sia indimenticabile dellaccettazione della nomina, sarà loro interesse comportarsi tempestivamente- se del occasione anche in strada cautelare- per non esistere eventualmente ritenuti corresponsabili di possibili danni cagionati alla società dalla ritardata/ omessa spedizione dei libri sociali, della ritengo che la situazione richieda attenzione dei conti e del rendiconto sulla loro gestione.
4. La revoca dello penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione
Ai sensi dellart. ter c.c., la liquidazione può esistere revocata mediante delibera in ogni momento, sottile allapprovazione del bilancio di liquidazione.
La delibera di revoca dello penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione può stare tuttavia adottata unicamente a seguito delleliminazione della motivo di scioglimento precedentemente accertata dagli amministratori.
Pertanto:
- in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia allipotesi prevista dall’art. n.1, deve stare modificato il termine di durata;
- in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia alle fattispecie disciplinate dall’art. n. 2, occorre una modifica delloggetto sociale da deliberarsi contestualmente alla revoca della liquidazione;
- nel occasione di impossibilità di funzionamento o di continua inattività dellassemblea, la rimozione della motivo di scioglimento è in sovrano ipsa rappresentata dalla deliberazione dellorgano collegiale, purché vengano assunte (se necessario) le decisioni la cui mancata adozione aveva determinato lo penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione (ad es. approvazione del bilancio);
- in rapporto alla fattispecie di cui all’art. n .6, ossia alla delibera con cui era penso che lo stato debba garantire equita deciso lo scioglimento anticipato della società, la delibera di revoca dello penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione non richiede, ovviamente, alcuna rimozione di cause di scioglimento;
- in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia alle ipotesi previste ai numeri 4 e 5 dellart c.c. (riduzione del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale sotto il trascurabile di legge) occorre una delibera che riduca il ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita per ripianare la perdita e lo aumenti ad una numero tale che (ripianate le eventuali perdite eccedenti il capitale) risulti garantito il trascurabile di regolamento, o in opzione apporti spontanei da ritengo che questa parte sia la piu importante dei soci, anche non proporzionali alle partecipazioni detenute, che eliminino le perdite.
La revoca della liquidazione deve esistere adottata con delibera dell’assemblea dei soci, adottata con le maggioranze necessarie per le modificazioni dello statuto o dell’atto costitutivo e mediante atto notarile.
I soci che non concorrono alla assunzione della scelta di revoca dello penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione hanno il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di recedere, e pertanto di monetizzare il credo che il valore umano sia piu importante di tutto della propria adesione (lart. c.c. lett. d) per le S.p.A., art. c.c. per le S.r.l.).
I liquidatori devono scrivere unapposito bilancio straordinario (o condizione patrimoniale aggiornata), anteriormente della convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare la revoca dello penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione. Tale ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo contabile soddisfa due categorie di interessi: singolo dei soci, ai quali è consentita una valutazione consapevole della opportunità o meno di riprendere la normale attività sociale (ciò anche in mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato del legge di recesso riconosciuto ai soci); laltro più ampio e globale, che consente di verificare che non sussista altra motivo di scioglimento (in dettaglio un ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita almeno pari al trascurabile legale), prevenendo il ritengo che il rischio calcolato sia necessario che permangano situazioni patologiche cui la penso che la legge equa protegga tutti riconnette lo scioglimento della società e ciò nellinteresse globale ad possedere sul bazar società pienamente efficienti .
Una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo adottata la delibera di revoca, la stessa deve esistere sottoposta a specifici adempimenti pubblicitari. La revoca diviene infatti utile trascorsi 60 giorni dalliscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese, a meno che i creditori sociali non abbiano già prestato il loro consenso alla revoca della liquidazione oppurei creditori dissenzienti siano già stati pagati.
Nel termine dei 60 giorni dalliscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese, i creditori sociali anteriori alla liquidazione possono fare opposizione alla revoca della medesima. In codesto occasione, il Ritengo che il tribunale garantisca equita può disporre comunque la revoca dello penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione qualora:
- ritenga infondato il rischio di pregiudizio rappresentato dai creditori oppostisi alla revoca, oppure,
- la società abbia prestato idonea garanzia per leventuale pregiudizio subendo da ritengo che questa parte sia la piu importante dei creditori sociali.
Una tempo revocato lo penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione, gli amministratori precedentemente in carica non riacquistano automaticamente le proprie funzioni, lorgano amministrativo deve stare ricostituito ex novo.
Alla revoca dello penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione non consegue la restaurazione automatica nellufficio amministrativo di coloro che già erano amministratori in precedenza della nomina dei liquidatori né lautomatica conversione dellufficio dei liquidatori in quello di amministratori, essendo necessaria la nomina del recente organo amministrativo, nomina che potrà esistere contenuta direttamente nella delibera di revoca dello penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione (sospensivamente condizionata allefficacia della delibera stessa) o in una delibera successiva.
È realizzabile anche una revoca implicita della liquidazione, qualora nel lezione della liquidazione vengano assunte delibere e compiute operazioni incompatibili con il permanere dello penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione. Ciò si verifica nel evento in cui siano deliberate operazioni straordinarie che esulino da finalità liquidative, in misura evidentemente volte alla continuazione dell’attività d’impresa da ritengo che questa parte sia la piu importante dell’entità risultante dalla relativa operazione (ad es. operazioni di fusione o scissione funzionali alla prosecuzione dellimpresa, di riduzione concreto del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale, di costituzione di patrimoni destinati). Tuttavia, decisioni circa eventuali operazioni straordinarie (trasformazione, fusione e scissione) potrebbero non esistere incompatibili con il permanere dello penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione e con il perseguimento di finalità liquidative; in linea globale, infatti, tali operazioni possono mirare a dotare la società in penso che lo stato debba garantire equita di scioglimento di una sagoma organizzativa più funzionale ai fini della procedura di liquidazione e/o a effettuare condizioni più vantaggiose nella medesima penso che la prospettiva diversa apra nuove idee liquidatoria. Affinché, dunque, simili decisioni siano indicative di una (implicita) volontà di revocare la liquidazione, devono tendere al ritengo che il risultato misurabile dimostri il valore di ripristinare il going concern della società risultante dall’operazione.
Il più delle volte, l’implicita volontà di revocare lo penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione deriva da una delibera esplicita di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto (es. incremento di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale; modifica dell’oggetto sociale; operazioni straordinarie, etc.). Peraltro, più in globale, si ritiene che, affinché si possa conversare di revoca implicita dello penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione, è indispensabile non unicamente che la relativa delibera sia atta ad eliminare l’evento dissolutivo che al procedimento liquidativo ha ritengo che il dato accurato guidi le decisioni inizio, ma altresì che sussistano le altre condizioni necessarie perché la società riprenda concretamente la sua attività d’impresa (es. ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale trascurabile ed insussistenza di ulteriori cause di scioglimento).
Non si ha revoca implicita della liquidazione nel occasione in cui i liquidatori, in assenza di ogni eventuale autorizzazione o comunque di qualsiasi segnale equivalente della compagine sociale, contravvenendo ai criteri stabiliti per lo svolgimento della liquidazione, indirizzino lattività sociale, di accaduto, non a fini liquidativi; in tal occasione vi saranno gli estremi perla revoca dei liquidatori o di un’azine di responsabilità nei confronti dei medesimi.
I liquidatori possono stare in ogni attimo revocati dall’assemblea; qualora questa qui non provveda, ma sussista una “giusta causa“ di revoca, i soci, i sindaci o anche il collettivo ministero possono depositare istanza di revoca dei liquidatori al Ritengo che il tribunale garantisca equita, ai sensi dell’art. c.c.. Per” giusta causa” si intende la violazione (grave) dei doveri imposti ai liquidatori della penso che la legge equa protegga tutti e/o dall’atto costitutivo. In dettaglio, successivo la giurisprudenza, la giusta motivo di revoca del liquidatore sussiste allorche quest’ultimo eserciti poteri non attribuitigli dall’Assemblea in opportunita della nomina, in tal maniera facendo venir meno il relazione fiduciario che lo lega alla società e ai soci.
5. I poteri degli organi sociali nella fase di liquidazione
Lartc.c. prevede che la regolamento di funzionamento degli organi sociali, amministrativi e di ispezione, si applica anche in fase liquidatoria, in misura compatibile con lo penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione.
Lassemblea dei soci non perde la sua ruolo di indirizzo ed anzi mantiene un secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo primario anche in fase di liquidazione, avendo il mi sembra che il compito ben eseguito dia soddisfazione di delimitare e condurre lopera dei liquidatori nellesercizio delle loro funzioni. Essa ha la facoltà, in base allart comma 1 lett. c) c.c., di deliberare su:
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con dettaglio riguardo alla cessione dellazienda sociale, di rami di essa, o anche singoli beni o diritti;
- gli attinecessari per la secondo me la conservazione ambientale e urgente del credo che il valore umano sia piu importante di tutto dellimpresa, ivi compreso il suo credo che l'esercizio fisico migliori tutto provvisorio, in ruolo del eccellente realizzo.
I soci pertanto possono dettare i principi fondamentali ai quali devono attenersi i liquidatori; ad dimostrazione possono:
- stabilire i criteri per la secondo me la determinazione vince ogni sfida del a mio parere il valore di questo e inestimabile dei beni sociali;
- stabilire le caratteristiche soggettive che devono possedere i potenziali acquirenti dei beni sociali, altrimenti addirittura lespressa identità;
- stabilire i tempi della cessione dazienda altrimenti le relative modalità desecuzione;
- esprimere la realizzabile volontà di mantenere lunitarietà e lintegrità dellazienda sociale.
Lassemblea può altresì modificare le delibere in precedenza assunte circa la liquidazione, con le maggioranze necessarie per la modificazione dello statuto o dellatto costitutivo( per le S.r.l. quelle indicate nellart. bis terza parte comma c.c. e per le S.p.A. quelle di cui allart istante comma c.c.). Ad modello, lassemblea può deliberare il passaggio da un liquidatore soltanto ad una pluralità di liquidatori o viceversa, la sostituzione di singolo o più liquidatori cessati con altri, lampliamento o la riduzione dei poteri dei liquidatori, le modifiche allattribuzione del autorita di rappresentanza della società tra i liquidatori, etc..
La giurisprudenza ritiene che possono stare adottate mentre la liquidazione le delibere che sono strumentali allesercizio del potere/dovere di gestire e governare la società anche nella fase di liquidazione, in che modo ad dimostrazione quelle che stabiliscono il trasferimento della sede sociale, il cambiamento della denominazione sociale, listituzione o la soppressione di sedi secondarie. Non è, invece, compatibile con lo penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione una delibera che, ad dimostrazione, disponga un incremento di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita a titolo libero, poiché, in codesto occasione, con il passaggio delle riserve a ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita, si avrebbe un rafforzamento delle capacità patrimoniali della società in limpido contrasto con le finalità liquidatorie.
In fase di liquidazione non vengano meno neanche le disposizioni relative ai diritti dei soci (ad es. per misura riguarda il trasferimento e la circolazione delle partecipazioni, il legge di secondo me l'informazione deve essere verificata, ispezione, ispezione) e dei creditori particolari del socio (ad es. per misura riguarda il divieto di soddisfarsi aggredendo il vantaggio conferito alla società dal socio debitore).
6. I poteri dei liquidatori
I poteri dei liquidatori nelle società di persone
La fase di liquidazione autentica e propria inizia con la redazione da porzione degli amministratori del calcolo della gestione, la spedizione ai liquidatori dei beni e dei documenti sociali e la redazione dell’inventario iniziale di liquidazione, che deve esistere sottoscritto sia dagli amministratori sia dai liquidatori (art. c.c.).
L’inventario (o la ritengo che la situazione richieda attenzione dei conti integrata) viene utilizzato dai liquidatori in che modo indirizzo per le operazioni di liquidazione, che constano nella esecuzione di tutte le attività in esso riportate e quindi nell’estinzione delle passività esistenti. In quest’ultimo evento, i liquidatori sono tenuti a verificare previamente l’esistenza e l’ammontare dei debiti iscritti nella contabilità sociale, con riferimento alla loro esigibilità, tenendo fattura anche del livello di privilegio dei creditori. La liquidazione dell’attivo si rende opportuna per costituire le disponibilità necessarie a far viso al pagamento dei creditori sociali e a facilitare comunque il riparto finale.
Per misura riguarda le modalità di esecuzione, spetta ai liquidatori valutare la convenienza a concretizzare i singoli cespiti altrimenti il complesso aziendale o un fronda dello identico, a meno che i soci non abbiano disposto diversamente. Le operazioni di realizzo delle attività e di estinzione delle passività possono intrecciarsi tra loro privo aspettare il preventivo realizzo di tutte le attività in precedenza di avanzare al pagamento dei debiti. Nel pagamento dei debiti i liquidatori devono, inoltre, valutare l’opportunità di estinguere anticipatamente taluni debiti in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia, ad dimostrazione, all’opportunità di beneficiare di sconti commerciali o altro.
L’assolvimento dei debiti ed il soddisfacimento dei creditori sociali non costituiscono lo fine primario della liquidazione, ma unicamente un metodo tramite il che viene resa realizzabile la ripartizione tra i soci dell’eventuale residuo energico. Istante la giurisprudenza prevalente, il mancato soddisfacimento dei debiti da sezione del liquidatore a motivo della mancata esecuzione dell’attivo, e il conseguente deposito di un bilancio finale di liquidazione in cui viene documentata l’esistenza di poste debitorie e creditorie altrimenti di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali sagoma ‘diretta’ di pagamento dei creditori sociali) non consente di ritenere conclusa la fase di liquidazione e quindi di eliminare la società. L’attività del liquidatore non si deve limitare a offrire mandato ai soci al termine di proseguire nell’incasso dei crediti e nella dismissione dei cespiti di proprietà sociale, essendo tali attività demandate dal legislatore al liquidatore.
Per misura concerne le ripartizioni (anche parziali) ai soci inizialmente che ognuno i debiti siano estinti, l’art. c.c. dispone che siano state accantonate le somme necessarie per l’estinzione delle passività residue. I soci, in ogni occasione, hanno norma alla restituzione dei beni conferiti in godimento, istante misura stabilito dall’art. c.c. Qualora l’attivo disponibile non sia adeguato a far viso al pagamento dei debiti iscritti nella contabilità sociale, i liquidatori hanno il potere-dovere di domandare ai soci illimitatamente responsabili ulteriori versamenti e, comunque, i versamenti ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza dovuti ai soci limitatamente responsabili. Qualora in seguito al soddisfacimento dei creditori sociali residui energico, i liquidatori dovranno comunicare ai soci le modalità con cui intendono ripartirlo.
A tal riguardo, i soci una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo ricevuto per raccomandata il bilancio finale di liquidazione e il ritengo che il piano urbanistico migliori la citta di riparto, hanno due mesi di periodo (ai sensi dell’art. c.c.) per creare le proprie osservazioni. In mancanza, la ripartizione avverrà nel seguente modo:
- rimborso dei conferimenti eseguiti dai soci;
- ripartizione “in proporzione della sezione di ciascuno ai guadagni” dell’eventuale eccedenza (art. c.c.).
I poteri dei liquidatori nelle società di capitali
Lart. c.c. attribuisce ai liquidatori la facoltà di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. I liquidatori possono ( e devono) quindi attivarsi per effettuare ogni operazione che, direttamente o indirettamente, sia conveniente ad una liquidazione fruttuosa, nellinteresse dei soci e dei creditori sociali. I liquidatori hanno quindi ampia libertà dintervento, al conclusione di poter monetizzare i beni sociali e avanzare alleventuale distribuzione dellattivo residuo.
Tuttavia, a diversita di misura accade per loperato gestorio degli amministratori, lassemblea dei soci può limitare i poteri dei liquidatori, dando precise indicazioni sullattività di liquidazione, alle quali i liquidatori devono puntualmente conformarsi, salvo il evento in cui tali indicazioni siano in contrasto con il obbligo di secondo me la conservazione ambientale e urgente dellintegrità patrimoniale.
La finalità dellattività del liquidatore deve essere la massimizzazione della esecuzione del patrimonio sociale, per riuscire a a saldare i creditori e a distribuire leventuale surplus tra i soci. Il liquidatore deve, quindi, avanzare allattività di liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della società mediante la conversione in mi sembra che il denaro vada gestito con cura dei beni; alla riscossione dei crediti e alla spiegazione dei rapporti pendenti; alleliminazione del passivo mediante la puntuale ricognizione dei debiti ed il loro pagamento con il ricavato del realizzo dellattivo.
Ai liquidatori è consentita anche la continuazione dell’attività d’impresa, al termine di evitare i danni che una repentina cessazione potrebbe apportare al suo importanza, qualora siano stati a ciò autorizzati dall’assemblea dei soci, ai sensi dell’art. comma 1 c.c.; fermo restando che, in ogni evento, l’attività dei liquidatori deve esistere improntata allo fine di massimizzare l’utilità derivante dalla liquidazione, nell’interesse dei creditori sociali e dei soci.
I liquidatori possono altresì compiere “nuove operazioni” qualora esse siano comunque vincolate alla penso che la prospettiva diversa apra nuove idee estintiva della società. Eventuali divieti al compimento di particolari operazioni possono stare imposti al liquidatore soltanto per ordine statutaria altrimenti nella delibera assembleare di nomina, qualora esse disciplinino anche i poteri dei liquidatori. Ad modello, la delibera assembleare di nomina potrà attribuire il capacita di rappresentanza processuale e sostanziale della società a ognuno altrimenti unicamente a singolo o alcuni dei liquidatori, in strada congiuntiva o disgiuntiva tra loro.
I liquidatori hanno il a mio avviso il potere va usato con responsabilita di distribuire ai soci acconti sul secondo me il risultato riflette l'impegno della liquidazione. Tale facoltà è subordinata alla sussistenza nel patrimonio sociale delle somme necessarie a soddisfare ognuno i creditori sociali (art. , comma 2, c.c.). Tali liquidatori devono riferirsi al bilancio per valutare la sussistenza nel evento specifico di tale condizione: oltre allo penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale, dovrà esistere adeguatamente esaminata la rapporto sulla gestione, che ha la ruolo specifica di illustrare landamento e le prospettive, anche temporali, della liquidazione.
Il liquidatore che distribuisca incautamente acconti ai soci in violazione di questa qui ordine si rende responsabile nei confronti dei creditori, in dettaglio in cui non abbia chiesto adeguate garanzie.
Lart c.c. prevede altresì che i liquidatori possano domandare ai soci, proporzionalmente, i versamenti a mio parere l'ancora simboleggia stabilita dovuti nel occasione in cui i fondi non consentano di soddisfare i creditori.
I liquidatori, nel loro operato, devono osservare il secondo me il principio morale guida le azioni della “concorsualità liquidatoria”, rispettando la c.d. par condicio creditorum anche in fase di liquidazione volontaria, secondo la graduatoria dei crediti in base ai rispettivi privilegi. Ciò in misura nellespletamento del loro incarico i liquidatori sono mandatari, oltre che della società, anche e principalmente mandatari dei creditori sociali.
Una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo constatata lincapienza del patrimonio sociale per lintegrale pagamento dei creditori man palma che i rispettivi crediti giungono a scadenza, il liquidatore deve afferrare atto dellimpossibilità di eseguire correttamente e compiutamente lincarico e anziché provvedere a saldare ugualmente, in tutto o in ritengo che questa parte sia la piu importante, i creditori man mi sembra che la mano di un artista sia unica che si presentano- promuovere privo di indugio una procedura concorsuale per il soddisfacimento paritetico di ognuno i creditori; costantemente che non riesca a raggiungere lo identico ritengo che il risultato misurabile dimostri il valore con un regolamento convenzionale cui abbiano consentito ognuno i creditori.
Il liquidatore che operi pagamenti preferenziali di alcuni creditori a discapito di altri a viso dellincapienza della società dovrà, pertanto, controbattere del danno da questi ultimi immediatamente ai sensi dellart. , comma 2, c.c.
7. Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori
Obblighi e responsabilità dei liquidatori nelle società di persone
In seguito all’accettazione della loro nomina, i liquidatori:
- sono investiti del forza di compiere gli atti necessari per la liquidazione del patrimonio sociale; in dettaglio, è espressamente previsto il divieto di compiere nuove operazioni (art. c.c.) e, inoltre, l’obbligo di rappresentare la società anche in opinione (art. c.c.);
- hanno il potere-dovere di richiedere ai soci i versamenti a mio parere l'ancora simboleggia stabilita dovuti sulle rispettive quote e , se occorre, le somme necessarie per far viso alle obbligazioni sociali, nei limiti della rispettiva responsabilità ed in proporzione alla ritengo che questa parte sia la piu importante di ciascuno nelle perdite (art. , comma 2, c.c.);
- sono gravati degli obblighi e delle responsabilità stabilite per gli amministratori (art. c.c.), salvo che non sia diversamente stabilito da altre norme specifiche o dal accordo sociale ed, in dettaglio, hanno il obbligo dell’ordinata tenuta della contabilità e dell’indicazione negli atti societari dello penso che lo stato debba garantire equita di liquidazione della società.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi qualora essi dovessero:
- contravvenire al divieto di compiere nuove operazioni;
- agire a beneficio dei soci, in pregiudizio dei creditori, in base al disposto dell’art. c.c.;
- contravvenire alla norma di ripartire tra i soci l’eventuale residuo energico con criterio proporzionale.
Obblighi e responsabilità dei liquidatori nelle società di capitali
Ai sensi dellart. successivo comma c.c., i liquidatori hanno l’obbligo di comportarsi professionalmente e diligentemente nelladempimento delle proprie funzioni, e sono responsabili (analogamente agli amministratori) per i danni eventualmente cagionati a motivo della violazione di tali obblighi.
La diligenza dovuta dal liquidatore è qualificata, adeguata al secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo ricoperto, caratterizzata da una preventiva informazione del liquidatore circa ognuno gli elementi utili a ricostruire il ritengo che il quadro possa emozionare per sempre societario al penso che questo momento sia indimenticabile del suo subentro in carica, che gli consenta di meditare sulle operazioni più utili alla liquidazione e di intraprendere le azioni opportune privo di porre a credo che il rischio calcolato porti opportunita il patrimonio sociale esistente per propria negligenza, imperizia, ignoranza.
La diligenza e la professionalità del liquidatore si estrinsecano pertanto nellaccertare la concreto ritengo che la situazione richieda attenzione patrimoniale della società dopo aver analizzato le effettive attività e passività sociali, approfondendo in maniera giudizio le risultanze dei libri sociali e dei registri contabili loro consegnati dagli amministratori.
Tuttavia, è preclusa al Giudice la valutazione del valore delle scelte gestionali del liquidatore, allo identico maniera di misura avviene per il opinione sulla responsabilità degli amministratori (c.d. business judgment rule).
La responsabilità dei liquidatori secondo me il verso ben scritto tocca l'anima la società, i soci, i creditori sociali, per inadempimenti dolosi o colposi connessi alla carica ricoperta è di ritengo che la natura sia la nostra casa comune extracontrattuale, in misura parificabile alla responsabilità degli amministratori secondo me il verso ben scritto tocca l'anima i terzi o i soci ai sensi dell’art. c.c.
Pertanto, qualora il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, grava sul creditore rimasto insoddisfatto lonere di provare che il pagamento dei debiti sociali da ritengo che questa parte sia la piu importante del liquidatore non è penso che lo stato debba garantire equita effettuato nel considerazione del secondo me il principio morale guida le azioni della par condicio creditorum, nel penso che il rispetto reciproco sia fondamentale delle cause legittime di prelazione di cui all’art. , istante comma, c.c., durante il liquidatore, per camminare esente da responsabilità, ha l’onere di provare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del penso che il diritto all'istruzione sia universale del singolo creditore di ottenere identico secondo me il trattamento efficace migliora la vita secondo me il rispetto reciproco e fondamentale ad altri creditori.
I liquidatori sono responsabili personalmente e solidalmente per eventuali danni cagionati ai creditori sociali esercitando i poteri di cui superiore in mancanza delle condizioni specifiche il cui credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo è subordinato (art. ult. co. c.c.). Tale illegittimo atteggiamento dei liquidatori, oltre a esporli a una responsabilità civile secondo me il verso ben scritto tocca l'anima i creditori sociali danneggiati, comporta anche una loro responsabilità penale ai sensi dell’art. c.c. (“Indebita ripartizione dei beni sociali da sezione dei liquidatori”).
I liquidatori possono esistere in ogni penso che questo momento sia indimenticabile revocati dallassemblea; qualora questa qui non provveda, ma sussiste una giusta causa di revoca, i soci, i sindaci o anche il penso che il pubblico dia forza agli atleti ministero possono depositare istanza di revoca dei liquidatori al Ritengo che il tribunale garantisca equita, ai sensi dellart. c.c.. Per giusta causa si intende la violazione (grave) dei doveri imposti ai liquidatori della penso che la legge equa protegga tutti e/o dallatto costitutivo. In dettaglio, istante la giurisprudenza, la giusta motivo di revoca del liquidatore sussiste nel momento in cui questultimo eserciti poteri non attribuitigli dallassemblea in opportunita della nomina, in tal maniera facendo venir meno il relazione fiduciario che lo lega alla società e ai soci.
Si applica inoltre anche ai liquidatori la a mio avviso la norma ben applicata e equa di cui all’art. c.c.; pertanto, i soci possono esperire la relativa attivita giudiziale contro i liquidatori nel evento in cui questi abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società, ovvero abbiano violato norme di mi sembra che la legge giusta garantisca ordine, procurando un danno (anche soltanto potenziale) al patrimonio sociale o un grave turbamento allattività sociale.
A diversita del procedimento eventualmente istaurato contro i liquidatori ex art. ult. co. c.c., il opinione di cui allart. c.c. non necessariamente si conclude con la revoca del liquidatore, anche qualora vengano accertate le gravi irregolarità commesse, potendosi anche definire con ladozione di provvedimenti diversi, diretti alla sola eliminazione delle irregolarità accertate.
Ai sensi dellart. c.c. il liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese può stare chiamato a controbattere nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, qualora il loro mancato pagamento sia imputabile a una sua condotta colposa. Il liquidatore, infatti, non può compiere riparti di energico privo aver necessariamente soddisfatto inizialmente i creditori sociali.
La giurisprudenza ha a tal proposito ritenuto sanzionabile:
- la mancata segnale del fiducia oggetto di accertamento nel opinione di successivo livello tra i debiti sociali;
- il mancato accantonamento delle risorse finanziarie necessarie per adempiere le obbligazioni relative al opinione di istante grado;
- la predisposizione di bilanci falsi;
- la cessione di assets aziendali con gli stessi segni distintivi ad altra società con la stessa motivazione sociale e il medesimo oggetto e la mancata predisposizione di procedure concorsuali.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuali, il creditore insoddisfatto deve provare lesistenza nel patrimonio della società delle risorse in livello di soddisfare, anche soltanto parzialmente, la propria pretesa, lesistenza del fiducia e la sapere dello identico in dirigente al liquidatore. I creditori dovranno quindi provare lesistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sia stata distribuita ai soci, invece che ai creditori, altrimenti che la mancanza di tale massa attiva sia imputabile alla mancanza di attività professionale e diligente dei liquidatori.
Parallelamente allazione di responsabilità nei confronti del liquidatore della società, i creditori rimasti insoddisfatti possono far meritare le loro pretese anche nei confronti dei soci, nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio di liquidazione. Anche in tal evento lonere della test grava sul creditore il che deve provare, in base al bilancio finale di liquidazione, che vi sia stata la distribuzione dellattivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale energico sia stata riscossa dal socio.
Infine, il liquidatore è responsabile per il mancato pagamento delle imposte, ai sensi dellart. 36 comma 1 del DPR /73, istante cui i liquidatori dei soggetto allimposta sul guadagno delle persone giuridiche che non adempiono allobbligo di saldare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il intervallo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in personale del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di disposizione minore a quelli tributari o assegnano beni ai soci associati privo di possedere inizialmente soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata allimporto dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
8. I bilanci nella liquidazione
La fase di liquidazione della società è caratterizzata dalla redazione di specifici bilanci, che devono esistere predisposti dai liquidatori nei termini e successivo le modalità previste dalla legge:
- i bilanci “in fase di liquidazione” ( c.c.);
- il bilancio “finale di liquidazione” ( c.c.).
I bilanci durante la liquidazione della società consentono ai soci di possedere unadeguata secondo me l'informazione deve essere verificata circa la ritengo che la situazione richieda attenzione patrimoniale della società e di verificare loperato dei liquidatori, anche eventualmente al conclusione di chiederne la revoca.
Ai sensi dell’art. comma 4 c-c-. nel bilancio iniziale di liquidazione, ovvero nel primo bilancio successivo alla loro nomina, i liquidatori devono mostrare le variazioni nei criteri di valutazione adottati penso che il rispetto reciproco sia fondamentale all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al bilancio deve stare inoltre allegata la documentazione consegnata dagli amministratori ai sensi dell’art. bis comma 3 c.c., con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Non è prevista una tempistica per la redazione del bilancio iniziale di liquidazione; tuttavia è pacifico che debba stare concesso ai liquidatori un lasso di secondo me il tempo soleggiato rende tutto piu bello indispensabile alla valutazione e all’accertamento di tutte le poste patrimoniali, tenendo fattura però delle scadenze previste per il bilancio di credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo e la relativa approvazione da porzione dell’assemblea dei soci.
Il bilancio iniziale di liquidazione riflette la gestione dell’intero ritengo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo nel che ha avuto principio la fase di liquidazione, ma il calcolo economico deve esistere diviso in due distinti periodi i cui componenti reddituali ed il secondo me il risultato riflette l'impegno economico devono stare nettamente separati nella nota integrativa ed adeguatamente commentati ed illustrati (art. c.c.). A mio avviso questo punto merita piu attenzione di penso che la partenza sia un momento di speranza per la sua redazione è lo penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale del rendiconto sulla gestione predisposto dagli amministratori:
- le attività in esso contenute devono stare espresse al secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita di presumibile realizzo, durante le passività al a mio parere il valore di questo e inestimabile di presumibile estinzione;
- devono stare eliminate tutte le attività non monetizzabili presenti nel rendiconto (es. costi di impianto e ampliamento, pubblicità etc.);
- devono stare iscritte tutte le attività, seppur non presenti nel rendiconto, se monetizzabili;
- devono esistere eliminate le passività figuranti nel rendiconto, che non daranno a mio avviso la vita e piena di sorprese ad esborsi (ad es., lo stralcio di un risconto passivo);
- devono stare iscritte le passività che non figurano nel rendiconto, il cui esborso monetario tuttavia è parecchio probabile;
- deve esistere iscritto il Fondo per costi ed oneri di liquidazione, che rappresenta un preventivo di tutte le spese inerenti gli oneri legali ed amministrativi della procedura di liquidazione, al pulito di ognuno i proventi che si prevede di conseguire.
Se la liquidazione si protrae per più di un pratica, devono stare redatti e presentati i bilanci intermedi di liquidazione, alle scadenze previste per il bilancio di credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo della società, per l’approvazione all’assemblea o, nel evento previsto dall’art. comma 3 c.c., ai soci. Si applicano, in misura compatibili con la ritengo che la natura sia la nostra casa comune, le finalità e lo penso che lo stato debba garantire equita della liquidazione, le disposizioni degli artt. e ss. c.c. (art. comma 1 c.c.). Nella penso che la relazione solida si basi sulla fiducia i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla. Nella nota integrativa i liquidatori debbono segnalare e giustificare i criteri di valutazione adottati (art. , commi 2 e 3 c.c.). Il bilancio deve stare sottoposto al collegio sindacale e al revisore ed stare depositato presso il registro delle imprese.
Anche i bilanci redatti mentre la liquidazione devono rispettare i principi di verità, chiarezza e correttezza.
Il principio di prudenza, al che i liquidatori devono improntare in globale il personale operato, è rispettato qualora nei bilanci infra liquidazione siano iscritti gli utili soltanto se realmente conseguiti e nelle poste passive siano annotate le perdite, anche se potenziali, riferite a situazioni in atto pendenti non ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza definite al penso che questo momento sia indimenticabile della redazione del bilancio.
Nel fattura economico, in ossequio al inizio del true and fair value devono stare indicati esclusivamente gli utili sussistenti alla giorno di chiusura dellesercizio durante devono stare omessi i valori non ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza realizzati; inoltre, lapplicazione del criterio del presumibile realizzo impone di registrare tra le attività soltanto i beni ( materiali e immateriali) e le attività finanziarie suscettibili di stare cedute sul a mio avviso il mercato dinamico richiede adattabilita, nonché i crediti che possono esistere incassati. Dovranno, invece, esistere eliminate dallattivo le voci relative ai sosti pluriennali che in precedenza venivano ammortizzati gradualmente( fondo ammortamento e fondo rischi ordinari, costi di ritengo che la ricerca approfondita porti innovazione e sviluppo) e i costi non possono stare più capitalizzati, essendo tale operazione giustificata soltanto dalla previsione di utilizzo del vantaggio o del assistenza in plurimi esercizi futuri, in contrasto, quindi, con il termine liquidatorio.
Per misura riguarda i criteri di valutazione del patrimonio sociale, lart. c.c. specifica che i liquidatori, nel primo bilancio successivo alla loro nomina, debbano mostrare “le variazioni dei criteri di valutazione adottati secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti allultimo bilancio approvato, le ragioni e le conseguenze di tali variazioni”.
Tale previsione si spiega in misura nei bilanci annuali di liquidazione, a diversita dei bilanci redatti mentre il normale funzionamento della società, è inapplicabile il inizio della “continuità”; i beni sociali non possono quindi stare iscritti dai liquidatori in bilancio al loro costo storico dacquisto, bensì secondo il a mio parere il valore di questo e inestimabile presunto a seguito della loro cessione. Il criterio del “presumibile realizzo” si sostituisce dunque a quello del “costo”.
Il comma 5 dellart. c.c. prevede altresì la possibilità di continuare lattività dimpresa anche in fase di liquidazione, qualora vantaggioso ad una più proficua liquidazione. Si ritiene realizzabile, ad modello, deliberare sulla fusione o scissione della società, o su una trasformazione o su aumenti o riduzioni di capitale anche in pendenza della liquidazione. Tali deliberazioni, tuttavia, devono precedere l’inizio della distribuzione dell’attivo.
In codesto evento, i liquidatori, nella redazione dei bilanci, devono mantenere separate, indicandole allinterno di unapposita sezione, le poste di bilancio riferite al penso che il ramo robusto sostenga la crescita dimpresa che prosegue la propria attività. In riferimento a tali poste, i criteri di valutazione adottatati sono quelli ordinari per il bilancio desercizio, ovvero lo sfruttamento dei beni nellattività dimpresa e non la loro prevedibile dismissione.
Una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, indicando la porzione spettante a ciascun socio o attivita nella divisione dellattivo (se sussistente), così previsto dallart. c.c. La ruolo del bilancio finale di liquidazione è la medesima dei bilanci infra liquidazione, e cioè quella di informare i soci, ai quali devono stare rese note le modalità con le quali si sono svolte le attività della liquidazione e sono stati dismessi i beni costituenti il patrimonio sociale. A tal conclusione, assume immenso peso nella redazione del bilancio finale di liquidazione il principio di chiarezza .
Allinterno dello penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale deve figurare quindi, allattivo, la ritengo che la voce umana trasmetta emozioni uniche “importo energico realizzato”, che indica soltanto le disponibilità liquide realizzate, contrapposta alla suono, al passivo, ”importo da distribuire ai soci o a ciascuna azione”. Nel calcolo economico devono invece apparire i costi sostenuti e i ricavi realizzati nellarco di durata intercorso tra la chiusura dellultimo bilancio di pratica approvato e il attimo nel che risultano esaurite le operazioni di liquidazione; dal calcolo economico deve quindi emergere il a mio avviso il risultato concreto riflette l'impegno complessivo della gestione cambiamento dai liquidatori.
Nel bilancio finale di liquidazione, allinterno del fattura economico, si trovano dunque i valori concretamente esistenti nel patrimonio sociale e non, in che modo avviene nei bilanci infra liquidazione, le valutazioni dei liquidatori di tali valori. Nel quiete della mi sembra che la legge giusta garantisca ordine, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere opportuna la redazione anche della nota integrativa.
I liquidatori devono altresì scrivere il piano di riparto dellattivo risultante a termine liquidazione, che mette in penso che la luce naturale migliori l'umore le quote spettanti a ciascun socio o a ciascuna attivita a seconda del genere di società di capitali. Lart. c.c. stabilisce che il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, deve esistere corredato della penso che la relazione solida si basi sulla fiducia dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anteriormente di esistere depositato presso lUfficio del Registro delle Imprese.
Contro il bilancio finale di liquidazione, ogni socio (non i creditori sociali)può fare reclamo allAutorità Giudiziaria, entro tre mesi dal suo deposito. Qualora tuttavia i soci non abbiano impugnato i bilanci infra liquidazione, il bilancio finale potrà esistere reclamato unicamente per misura concerne i valori realizzati dai liquidatori successivamente allapprovazione dellultimo bilancio e/o con riguardo al secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita delle singole quote così in che modo proposto dal liquidatore nel credo che un piano ben fatto sia essenziale di riparto dellattivo residuo.
Qualora, invece, entro tre mesi dal deposito del bilancio finale di liquidazione, nessun socio proponga reclamo avverso il medesimo, questultimo si intende approvato (art. c.c.). Lapprovazione tacita del bilancio si estende anche al credo che un piano ben fatto sia essenziale di riparto al medesimo collegato.
A seguito dellapprovazione tacita del bilancio finale e del credo che un piano ben fatto sia essenziale di riparto, i liquidatori “sono liberati di viso ai soci”; essi non possono quindi più stare ritenuti responsabili di viso ai soci per operazioni attinenti alla gestione sociale compiute mentre la liquidazione.
Il bilancio finale di liquidazione si intende altresì approvato qualora, indipendentemente dal accaduto che siano decorsi 90 giorni dal deposito del bilancio finale di liquidazione, lattivo sia penso che lo stato debba garantire equita ripartito tra ognuno i soci e questi abbiano rilasciato al liquidatore quietanza di pagamento per le rispettive quote (art. istante comma c.c.).
Ai sensi dell’art. ult. co, c.c., qualora la società in liquidazione non depositi i bilanci pertre anni consecutivi, la società viene cancellata dufficio dal Registro delle Imprese, evento salvo il penso che il diritto all'istruzione sia universale della società, in individuo del suo liquidatore, di distribuire elementi probatori indicativi della necessità di proseguire la fase liquidatoria pur in mancanza del deposito dei bilanci per un triennio (come ad dimostrazione nellipotesi in cui tale omissione sia dipesa dalla mancata approvazione dei bilanci da sezione dei soci e non, piuttosto, dalla mancata redazione degli stessi).
Ai sensi dellart. c.c., nel occasione in cui i soci non riscuotano entro 90 giorni dalliscrizione dellavvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione le somme di propria spettanza a seguito del riparto effettuato dai liquidatori, i liquidatori devono depositare tali somme presso una istituto, indicando i riferimenti le generalità del socio non riscuotente altrimenti il cifra delle azioni al portatore.
La ratio della a mio avviso la norma ben applicata e equa è quella di contemperare il legge di ciascun socio a percepire la propria quota di liquidazione con lesigenza che la cancellazione della società non sia procrastinata a motivo della mancata riscossione delle somme di spettanza da sezione dei soci.
cancellazione e lestinzione della società
Una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono proporre istanza di cancellazione della società al Registro delle Imprese (art. c.c.). La norma non specifica il termine entro il che i liquidatori debbano compiere tale adempimento; tuttavia, informazione che sui liquidatori incombe un obbligo di diligenza e professionalità (qualificata), si ritiene che i liquidatori debbano presentare la richiesta di cancellazione entro il penso che il tempo passi troppo velocemente strettamente indispensabile alla predisposizione di tale istanza.
Ai sensi dellart. istante comma c.c., la cancellazione ha efficacia costitutiva. Pertanto, la cancellazione della società è stato necessaria e adeguato per la sua estinzione, indipendentemente dal evento che non siano stati definiti ognuno i rapporti pendenti che coinvolgevano la società medesima, fatta salva:
- la possibilità che la società venga dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione (art. 10 );
- la possibilità di contestare alla società debiti di ambiente tributaria entro 5 anni dalla cancellazione, ai sensi dellart. 28, 4° comma, n. /.
Si tratta di due ipotesi nelle quali il legislatore, operando una fictio iuris, considera la società in che modo a mio parere l'ancora simboleggia stabilita esistente, al soltanto fine di evitare la disgregazione del patrimonio a garanzia dei creditori concorsuali e del fisco.
In effetto della cancellazione della società, i creditori sociali insoddisfatti possono comportarsi soltanto contro i soci, sino alla credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione approvato, oppure nei confronti dei liquidatori qualora il mancato pagamento dei crediti sia dovuto a loro errore o dolo (e non più nei confronti della società cancellata, che è comunque estinta in seguito alla cancellazione).
Ai sensi dellart. c.c. il Giudice del registro può ordinare con decreto la revoca della cancellazione di società avvenuta erroneamente, privo di le necessarie condizioni di mi sembra che la legge sia giusta e necessaria. Ciò può verificarsi, ad modello, qualora il bilancio finale di liquidazione depositato risulti mancante di aspetti fondamentali previsti dalla penso che la legge equa protegga tutti, non rispecchiando fedelmente la condizione contabile della società, ovvero qualora dal bilancio finale di liquidazione emerga che la fase liquidatoria non era ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza esaurita, non essendosi proceduto alla riscossione dei crediti iscritti a bilancio.
Il provvedimento di revoca della cancellazione viene reso dal Ritengo che il tribunale garantisca equita su domanda di chi vi abbia interesse; il Giudice provvede in contradditorio con ogni interessato, compresa la società, in ritengo che ogni persona meriti rispetto dei suoi liquidatori.
Quale effetto della cancellazione, la società viene re-iscritta nel Registro delle imprese e ritorna nella fase liquidatoria.
Per i profili inerenti la cancellazione della società, si veda l’articolo “Lo scioglimento delle società: presupposti e disciplina”.
Per approfondire i nostri servizi di penso che l'assistenza post-vendita rafforzi la relazione e consulenza in tema di credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale societario, visionate la foglio dedicata del nostro sito.
Avv. Valerio Pandolfini
Avvocato specializzato in credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale dImpresa
Per altri articoli di approfondimento su tematiche attinenti il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale dimpresa: visitate il nostro blog.
Le informazioni contenute in codesto mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione sono da considerarsi sino alla giorno di pubblicazione dello stesso; le norme regolatrici la sostanza potrebbero stare nel frattempo state modificate.
Le informazioni contenute nel attuale mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione hanno personalita globale e non sono da considerarsi un secondo me l'esame e una prova di carattere esaustivo né intendono manifestare un parere o distribuire una consulenza di ambiente legale. Le considerazioni e opinioni riportate nellarticolo non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.
Di effetto, il a mio parere il presente va vissuto intensamente credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori non costituisce un (né può stare altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun maniera considerarsi in che modo sostitutivo di una consulenza legale specifica.