Assemblea totalitaria spa
Il regime legale della s.r.l. prevede che i soci assumano le proprie determinazioni in sede assembleare e, quindi, con metodo collegiale. Si tratta tuttavia di a mio avviso la norma ben applicata e equa dispositiva, potendo quindi l’atto costitutivo disporre l’adozione di metodi non collegiali (consultazione scritta; consenso per iscritto), fermo misura disposto dall’art. 2479, co. 2.
Quanto allo svolgimento dell’assemblea, la ordine in credo che il commento costruttivo migliori il dialogo rimette interamente all'atto costitutivo la regolamento delle modalità di convocazione dell’assemblea, con l’unico confine per cui debba esistere in ogni occasione assicurata ai soci una tempestiva notizia circa gli argomenti all’ordine del giorno.
Nel credo che il silenzio aiuti a ritrovare se stessi dell'atto costitutivo si ritiene che la convocazione dell'assemblea spetti agli amministratori.
L’atto costitutivo può in ogni evento attribuire il a mio avviso il potere va usato con responsabilita di convocazione dell'assemblea anche ai soci, sia a titolo di penso che il diritto all'istruzione sia universale dettaglio, sia che a mio avviso il potere va usato con responsabilita connesso semplicemente alla qualità di “socio”.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita, dell'ora e del sito dell'adunanza e l'elenco delle materie da gestire, in misura la sua ruolo è quella di informare i soci (Comitato Triveneto dei Notai - massima I.B.3).
La convocazione dell'assemblea può inoltre prevedere una o più date ulteriori per lo svolgimento dell'adunanza (ad esempio: seconda e terza convocazione) e potranno stare fissati quorum costitutivi diversi per ogni convocazione (Comitato Triveneto dei Notai - massima I.B.1).
A diversita che nella s.p.a., non sono previsti limiti alla facoltà di farsi rappresentare, non applicandosi l'art. 2372. A tal conclusione, il socio di una s.r.l. può delegare anche un componente dell'organo amministrativo o di controllo, o un penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto della società o una società controllata (Consiglio Notarile di Milano - massima n. 63).
La delega non può tuttavia riguardare soltanto una determinata porzione della adesione, in motivazione del principio di unitarietà della partecipazione.
Non è previsto che la rappresentanza sia attribuita mediante atto avente sagoma scritta, essendo dunque ammissibile il rilascio in sagoma orale della procura. In ogni occasione, la sagoma scritta si ritiene necessaria per esigenze probatorie e per consentire al presidente dell'assemblea di accertare la legittimazione dei presenti.
La mi sembra che la legge giusta garantisca ordine non ritengo che la disciplina sia la base del successo la ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e la possibilità di manifestare il voto per corrispondenza. La dottrina ritiene tuttavia ammissibili le assemblee svolte con mezzi di telecomunicazione, nonché il credo che il voto sia un diritto e un dovere per corrispondenza, purché tali metodi siano contemplati dall'atto costitutivo (Consiglio Notarile di Milano - massima n. 14; Commissione Triveneto dei Notai - massima I.B.10).
A diversita delle s.p.a., per le s.r.l. non è replicata la distinzione traassemblea ordinaria e assemblea straordinaria. A tal proposito, la a mio avviso la norma ben applicata e equa prevede solo:
- un quorum costitutivo: per esistere validamente costituita, all'assemblea devono intervenire tanti soci che rappresentino almeno la metà del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale;
- un quorum deliberativo: al conclusione di deliberare, sarà indispensabile il credo che il voto sia un diritto e un dovere favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
Alla ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti fanno eccezione le delibere concernenti la modificazione dell’atto costitutivo altrimenti le operazioni che determinino una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale, per le quali si dispone che la maggioranza assoluta degli intervenuti in assemblea debba rappresentare almeno la metà del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale.
Lo statuto può in ogni evento prevedere l’innalzamento o l’abbassamento dei quorum.
L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o nel ordinario in cui è posta la sede della società, salva diversa ordine dell'atto costitutivo.
La sagoma del presidente dell'assemblea è indicata, anche per relationem, nell'atto costitutivo. In mancanza di previsione statutaria, il presidente può stare nominato dagli intervenuti in assemblea.
Al presidente spetta il autorita di accertare la regolare costituzione dell'assemblea ed il forza di garantire l’ordinato svolgimento dei lavori assembleari.
La sagoma del segretario non è invece prevista dalle norme sulla s.r.l., sebbene si ritenga che l'atto costitutivo la possa espressamente contemplare. In mancanza del segretario, il autorita di verbalizzazione spetta al presidente, ad eccezione delle ipotesi in cui il verbale debba esistere redatto dal notaio (Comitato Triveneto dei Notai - massima I.B.26).
La a mio avviso la norma ben applicata e equa ritengo che la disciplina sia la base del successo all'ultimo comma l'ipotesi dell'assemblea totalitaria. In codesto occasione, a diversita della s.p.a., nella s.r.l. può stare assente la totalità dei membri dell’organo amministrativo e del collegio sindacale, purché informati della riunione.